
Nullità del contratto di conto corrente per assenza di firma: potrà essere sanato ex nunc dal momento della conclusione del successivo contratto di fido bancario. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Taranto, nella sentenza n. 1026 del 7 aprile 2017.
Nella vicenda in esame, una società procuratrice del Banco di Napoli S.p.A., aveva ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., nei confronti sia di una società in liquidazione, sia di tre fideiussori, i quali, con tre distinti atti di citazione, avevano proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo.
Tra i motivi dell’opposizione, i ricorrenti avevano eccepito l’invalidità del contratto di apertura del conto corrente di cui all’articolo 1823 c.c. per l’assenza della sottoscrizione da parte dell’istituto di credito.
Nell’esaminare il caso in oggetto, il Tribunale adìto ha analizzato tre orientamenti sviluppatisi in relazione al cosiddetto contratto “monofirma”.
Secondo un primo indirizzo, l’assenza della firma della banca configurerebbe un’ipotesi di nullità contrattuale, atteso che, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam, sarebbe obbligatoria la firma del documento da parte di entrambi i contraenti. Dunque il contratto sarebbe nullo ed insanabile ex art. 1423 c.c.
Secondo un altro orientamento, non sarebbe assimilabile l’assenza di firma di un documento scritto contenente la regola contrattuale completa, con la mancanza della forma scritta; pertanto, si configurerebbe una forma di nullità sanabile ex tunc mediante la stipulazione di un atto successivo.
Infine, secondo un indirizzo intermedio, il contratto nullo per assenza della firma, assimilato al contratto nullo per mancanza della forma scritta ad substantiam , potrebbe essere convertito in una proposta contrattuale scritta proveniente dal contraente che ha sottoscritto il documento contenente la regolamentazione contrattuale; in tal caso, sarebbe applicabile l’istituto della conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. Dunque verrebbe adattato al caso de quo, lo schema del contratto a formazione progressiva ex art. 1326 c.c. relativo ai contratti a distanza. Il contratto a formazione progressiva ex art. 1326 c.c. previsto in tema di contratti a distanza, si perfeziona con un successivo atto, sempre non esecutivo, in quanto l’atto è esecutivo se presuppone la nullità, che rileva al momento genetico del rapporto, e che, una volta accertata, potrebbe eventualmente comportare l’obbligo di restituzione di quanto già eseguito in virtù del contratto invalido.
Secondo tale interpretazione, adottata nelle più recenti pronunzie della Cassazione, la conclusione del contratto a formazione progressiva, avverrebbe con efficacia ex nunc, atteso che i contratti nulli ex art. 1423 c.c. non possono essere convalidati se non mediante un’espressa previsione di legge, contrariamente a quanto avviene per i contratti annullabili ex art. 1444 c.c. o per i contratti sottoscritti dal falsus procurator ex art. 1399 c.c.
Aderendo a quest’ultimo orientamento, maggiormente in linea con i principi che regolano la materia della conservazione dei negozi invalidi, il Giudice adìto ha precisato che, con la conclusione del successivo contratto di affidamento è avvenuto il perfezionamento anche del contratto di conto corrente c.d. monofirma, in considerazione dello stretto collegamento negoziale sussistente tra i due atti. Pertanto, il contratto di conto corrente in oggetto, si può ritenere perfezionato con la forma prescritta ad substantiam, dal momento della conclusione del contratto di affidamento, non rilevando la circostanza che l’istituto di credito non abbia apposto la firma per esteso, ma solo una sigla, sia perché veniva riconosciuta come propria dalla banca, sia perché non era stato dimostrato che provenisse da un soggetto non abilitato. A ciò si aggiunga che, nel predetto documento era stato richiamato espressamente anche il placet della Direzione in relazione all’adesione alla richiesta di fido da parte della società opponente.
Per tali ragioni, il Tribunale ha stabilito che il contratto di apertura del conto corrente della vicenda in esame, debba intendersi perfezionato regolarmente, con la forma prescritta ad substantiam a far data dalla conclusione del contratto di affidamento.
(FONTE: Altalex.com, 5 Luglio 2017. Articolo di Maria Elena Bagnato)